Scade il 15 novembre la possibilità di inoltrare la domanda per la concessione di permessi retribuiti per il 2020, finalizzata a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.
Ai sensi del CCNL 2016/2018 articolo 22 comma 4 b4, sono i Contratti Integrativi Regionali a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote tra frequenza/esami/studio libero, l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988).
Il modello di domanda per i permessi
La domanda per i permessi diritto allo studio può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente.
I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2019 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. (DPR 395/1988).
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
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Tipologia di lavoratore
Personale a tempo determinato. Le 150 ore non spettano al personale assunto con contratto a termine.
L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fa salve le eventuali eccezioni, legate all’obiettiva incompatibilità dell’estensione di taluni istituti tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche proprie del contratto a termine.
Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’ art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.
Part-time. Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Lavoratori studenti. Ai lavoratori studenti è riconosciuta l’indennità temporanea assoluta ove si infortunino nell’esercizio di esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e svolgono un’attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni. Deve ritenersi che l’indennità spetti anche ai giovani con contratto di formazione lavoro qualora l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento dello stage formativo.