Le giornate di riposo di cui alla lettera b) art. 1 Legge 937/77, possono essere fruite oltre che a luglio/agosto, anche nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
Infatti, il secondo comma dell’art. 14 del CCNL 29/11/2007, prevede che dette giornate sono fruite, nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Viene quindi riaffermato il diritto dei docenti a scegliere le 4 giornate anche nel mese di settembre prima dell’inizio effettivo delle lezioni.
Ai sensi della C.M. Tesoro 13/3/1978, n. 21, “il diniego dell’attribuzione dei riposi ed il conseguente pagamento del compenso, si configura come ipotesi del tutto eccezionale, vale a dire che tali casi ricorrono solo quando l’assenza del dipendente compromette gravemente la funzionalità dei servizi”.
In ogni caso, qualora non sia possibile attribuire le festività nei giorni richiesti, il dipendente dovrà ricevere comunicazione scritta, unitamente all’assicurazione che saranno espletati gli adempimenti di cui all’art. 2 della legge 23/12/77, n. 937 affinché entro il 31 gennaio successivo, gli venga liquidato il previsto compenso forfettario per la mancata attribuzione del godimento delle festività soppresse.
Umberto Sola