L’OM del 21 luglio in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rappresenta un provvedimento amministrativo per certi aspetti epocale: a seguito della mancata firma del CCNI da parte dei sindacati e senza troppi proclami, il Ministero ha cancellato con un tratto di pennarello ogni riferimento alla contrattazione decentrata regionale che finora regolava alcuni passaggi delle operazioni di mobilità annuale.
Leggere per credere.
In questa tabella, per esempio, mettiamo a confronto alcuni passaggi dell’articolo 3 come formulati nel testo della pre-intesa e nel testo dell’OM.
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Pre-intesa del 12 maggio
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OM del 21.07.2011
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Titolo
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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità
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Criteri per la determinazione delle disponibilità
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Comma 1
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Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità.
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Con riguardo al personale docente, i direttori regionali, sentite le OO.SS., determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità
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Comma 3
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La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
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I direttori regionali, sentite le OO.SS., definiscono i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanzaeducativa e sociale.
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Comma 4
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La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
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I direttori regionali, sentite le OO.SS., possono eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 4, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
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Ma non è l’unico caso.
Nella OM il secondo comma dell’articolo 14 che regola l’utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coinvolte nel dimensionamento recita: “Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1”; nella pre-intesa si diceva: “In sede di contrattazione decentrata regionale sono definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1”.
Il comma 9 dell’articolo 17 dice ora: “Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, regolamenta le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse”; nella pre-intesa era invece previsto che “in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse”.
Dal momento che il Miur aveva proposto ai sindacati di sottoscrivere il CCNI senza gli articolo 4, 11bis, 15 e 21, c’è da pensare che con la firma del contratto si sarebbe potuta almeno salvaguardare ancora la contrattazione regionale.
Ma le cose sono andate come sappiamo.