Con una lunga nota diramata il 5 agosto il Miur ha fornito indicazioni alle direzioni regionali in materia di copertura dei posti vacanti di dsga.
La nota si è resa necessaria in quanto l’art. 11bis della ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale non era stato ammesso a certificazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi non era stato inserito nel testo definitivo della successiva OM emanata a firma del Ministro.
Le istruzioni fornite dalla Direzione generale per il personale sono a questo piuttosto precise. In primo luogo, infatti, gli Usr dovranno provvedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico utilizzando le graduatorie permanenti previste dal DM 146/2000.
In caso di esaurimento delle GP i posti potranno essere quindi coperti dal dirigente scolastico con incarico conferito ad un assistente amministrativi in servizio nella medesima istituzione scolastica e beneficiario della seconda posizione economica.
In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiari disponibile, il
dirigente scolastico può conferire un incarico specifico ad assistente amministrativo secondo quanto previsto dall’articolo 47 del CCNL. (in tal caso l’incarico viene retribuito utilizzando il fondo di istituto).
“In via esclusivamente residuale – precisa ancora la nota ministeriale – la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico deve essere realizzata mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola”.
Per tale evenienza l’USR dovrà predisporre appositi elenchi provinciali del personale
aspirante agli incarichi “sulla base di criteri, modalità e termini che avranno costituito
oggetto di apposita informativa alle organizzazioni sindacali”.
Definiti gli elenchi i direttori regionali predispongono i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, ma “con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico per una medesima tipologia di posto”.
I sindacati hanno già annunciato il loro dissenso.
Secondo la Flc “si tratta di una palese violazione del CCNL del comparto scuola laddove, all’art. 4, prevede che i criteri di utilizzazione del personale siano oggetto di contrattazione regionale”.
Sempre secondo la Flc, si tratta di una “decisione inaccettabile perché delegittima il ruolo del sindacato e modifica unilateralmente in contratto stesso”.
Per parte sua la Cisl Scuola parla di “una ingiustificata compressione delle norme della contrattazione” e “rivendica la piena applicabilità della contrattazione integrativa regionale ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Ccnl 2007/2009”