Il Decreto scuola, nel testo di conversione in legge approvato alla Camera lo scorso 3 dicembre e che crediamo sia confermato ora al Senato, stabilisce una norma sulla mobilità che dal prossimo anno scolastico varrà per tutti coloro che stipuleranno un contratto a tempo indeterminato.
Per i docenti già di ruolo (immessi in ruolo fino all’1.9.2019) valgono ovviamente le vecchie norme.
In pratica tutti i docenti che dall’a.s. 2020/21 saranno immessi in ruolo, per i 5 anni successivi non potranno produrre alcuna domanda di mobilità: trasferimento, assegnazione provvisoria, utizzazione, tranne che non siano in esubero o soprannumerari. Tali docenti non potranno nemmeno accettare contratti a tempo determinato di durata annuale in un diverso ordine e grado di istruzione o per altra classe di comcorso come previsto dall’art. 36 del CCNL.
Solo dopo 5 anni di effettivo servizio nella sede di titolarità, essi potranno chiedere il trasferimento.
La norma ora uniforma tutti i neo immessi in ruolo da qualunque graduatoria essi siano assunti il prossimo anno.
I beneficiari della Legge 104/92 (art. 3, commi 3 e 6) potranno essere esonerati dal divieto di presentare domanda di mobilità, ma il motivo per cui usufruiscono della legge 104 deve essere sopraggiunto successivamente rispetto a quando hanno fatto istanza di iscrizione ai bandi concorsuali o iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.
Quindi la norma riguarda tutti i neo immessi in ruolo, non é derogabile tranne nel caso citato dei beneficiari della Legge 104 e siamo sicuri che creerà non poche proteste tra gli interessati e le organizzazioni sindacali di categoria anche perché é stato fissato che la norma del vincolo dei 5 anni non potrà essere derogata dai contratti nazionali integrativi sulla mobilità.