La Circolare n.24 del 12/09/2011, in particolare, precisa che la norma entrata in vigore il 13 agosto scorso non ha carattere retroattivo; le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano, pertanto, i tirocini avviati o approvati prima di tale data, che proseguiranno seguendo la normativa previgente e fino alla loro scadenza.
Oggetto delle nuove disposizioni sono i cosiddetti tirocini formativi e di orientamento, espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro, in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Non rientrano invece nel campo di applicazione del decreto né i tirocini di reinserimento/inserimento destinati ai disoccupati e lavoratori in mobilità, né i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi o persone in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Allo stesso modo sono esclusi i tirocini promossi per gli immigrati e per le categorie svantaggiate, nonché i cosiddetti tirocini “curriculari”, cioè tirocini formativi e di orientamento promossi da Università e istituti scolastici a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza.
La Circolare chiarisce, infine, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.