Dalla segreteria della Flc-Cgil di Bergamo abbiamo ricevuto la seguente richiesta di precisazioni
In merito all’articolo apparso sul vostro quotidiano il giorno 18/09/11, a firma di R.P., sono a chiedervi una rettifica della Vostra comunicazione in merito alla Sentenza del Giudice del Lavoro di Bergamo.
Nella vostra comunicazione si cita: “…..Intanto sul piano legale si sta delineando uno scenario abbastanza chiaro: solo poche settimane fa il Giudice del lavoro di Bergamo ha depositato una sentenza con la quale vengono accolte le tesi ad un dirigente scolastico che aveva assegnato direttamente gli incarichi di funzione strumentale”
La sentenza infatti contiene due aspetti importanti:
1. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo ha condannato per comportamento antisindacale il Dirigente Scolastico dell’I.S. “Lotto” di Trescore B.rio (BG).
Nella sentenza si conferma che gli obblighi previsti dal CCNL riferiti alla contrattazione d’istituto sono validi, al di là del Decreto L.vo n. 150/2009 (Brunetta), e i Dirigenti Scolastici sono tenuti alla loro osservanza.
La denuncia presentata da Flc Cgil-Cisl-Uil di Bergamo era improntata sull’art.28 della Legge 300/70: “condotta antisindacale”.
2. Il Giudice nell’accogliere l’istanza del comportamento antisindacale del D.S. per omessa informazione preventiva e successiva di cui all’art.6 del CCNL, riferita alla contrattazione d’istituto e alle prerogative dei soggetti sindacali (OO.SS. e RSU), ordinandone l’immediata cessazione del comportamento illegittimo, ha dichiarato che le OO.SS. non hanno titolo a censurare il comportamento del D.S. nella gestione del Collegio Docenti chiedendone la condotta antisindacale.
La motivazione è che la violazione delle prerogative del Collegio Docenti (organo collegiale regolato dal D.Lvo 297/94) non lede l’interesse delle OO.SS. ricorrenti.
Pertanto il Giudice respinge la richiesta di Condotta Antisindacale in quanto i criteri, l’individuazione e la designazione delle Funzioni Strumentali non sono oggetto di Contrattazione Integrativa (la contrattazione d’istituto infatti contratta solo il compenso alle Funzioni Strumentali).
Il Giudice non entra quindi nel merito della questione se il Collegio Docenti è stato esautorato dalle sue prerogative, ma si attiene alla sola richiesta delle OO.SS. di antisindacalità e lesione delle prerogative del Sindacato.
Non è esatto quindi dire che “…….vengono accolte le tesi ad un dirigente scolastico che aveva assegnato direttamente gli incarichi di funzione strumentale”. La sentenza rimanda alla competenza del Collegio Docenti (o del singolo membro del Collegio) la prerogativa di impugnare la decisione del D.S. avverso l’illegittimità della delibera e la richiesta di risarcimento a titolo di danno patrimoniale per perdita di chance da parte del docente, che poteva essere designato dal Collegio quale F.S..
Distinti saluti
Tobia Sertori, Segretario Provinciale Flc Cgil Bergamo
Ringrazio il segretario provinciale della Flc di Bergamo per le sue precisazioni che, mi pare, non fanno altro che confermare la nostra notizia.
D’altronde basta leggere poche righe del provvedimento del giudice per rendersene conto: “Le OO.SS. ricorrenti lamentano l’antisindacalità del comportamento del DS, avendo questi direttamente conferito agli insegnanti gli incarichi relativi alle funzioni strumentali; ciò in violazione dell’art. 33 CCNL, che prevede che sia il collegio docenti, con propria delibera, a individuare le funzioni strumentali, i criteri di attribuzione, il loro numero e i destinatari delle stesse. La doglianza è infondata”.
E ancora: “La personale decisione del DS sulla nomina degli assegnatari delle funzioni strumentali non presenta profili di antisindacalità, né la materia è oggetto di contrattazione integrativa”
Il giudice ha anche rilevato che sulle materie che, dopo l’entrata in vigore del “decreto Brunetta”, non sono più oggetto di contrattazione integrativa resta tuttavia l’obbligo della informazione preventiva (ed è su questo punto che il giudice ha censurato il comportamento del dirigente).
La sentenza di Bergamo fa anche ritenere che l’attribuzione di taluni incarichi, come per esempio quelli di funzione strumentale, possano essere attribuiti direttamente dal dirigente scolastico senza che per questo si possa parlare di “comportamento antisindacale”.
Va poi osservato che l’articolo 7 del TU n. 297/94 in materia di competenze del collegio docenti non prevede che il collegio stesso possa effettuare designazioni per particolari incarichi. In pratica, il comportamento del dirigente scolastico di Bergamo, che ha deciso di attribuire incarichi di funzione strumentale senza far deliberare in merito dal collegio, non è di per censurabile.
Per il resto prendo atto che il segretario della Flc di Bergamo nulla obietta in merito alla questione centrale della notizia: la Flc suggerisce alle proprie strutture periferiche di ridurre il contenzioso allo stretto necessario per evitare che il numero delle sentenze sfavorevoli al sindacato continui ad aumentare. (R.P.)