Un nostro lettore chiede informazioni sulla proroga supplenze: “E’ possibile, nel caso in cui il docente titolare che si sta sostituendo faccia altre assenze, senza continuità, prolungare il contratto di supplenza?”
Proroga supplenze se il titolare rinnova l’assenza senza soluzione di continuità
Partiamo da un primo caso: nell’ipotesi in cui al primo periodo di assenza del titolare ne dovesse seguire un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un giorno festivo, o dal giorno libero, lo stesso supplente già in servizio potrà ricevere la proroga di supplenza, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si tratta di uno dei casi classici di proroga della supplenza. Attenzione però: ci sono altre condizioni a cui prestare attenzione.
Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni
A proposito di proroghe supplenze, non possiamo non ricordare il caso della proroga in caso di sospensione delle attività didattiche.
Infatti, se dovesse verificarsi questo episodio, quindi se il titolare dovesse assentarsi in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo già noto di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Cosa significa ciò? Ne consegue che, si rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
La circolare annuale sulle supplenze dispone anche che: “le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.