Per frequentare il nido o la scuola dell’infanzia rimane indispensabile presentare all’istituto il documento sanitario o un’autocertificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione obbligatoria (o la prenotazione per l’effettuazione del vaccino), come previsto dalla cosiddetta Legge Lorenzin: ai dirigenti scolastici spetta il compito di verificare il tutto e segnalare agli organi competenti chi non lo ha fatto oppure indicare le certificazioni di dubbia veridicità. I capi d’istituto che non lo fanno, commettono un reato, incorrendo nell’omissione in atti d’ufficio.
Non si può chiudere un occhio
In trenta, fra dirigenti di scuole pubbliche e legali rappresentanti di scuole private dell’infanzia, sono ora indagati dalla Procura della Repubblica di Belluno: non avrebbero allontanato gli alunni, di età compresa fra i tre ed i sei anni, non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola. E in questo modo, avrebbero avallato, anche senza volerlo, i comportamenti dei “no vax”.
Le indagini dei Nas di Treviso – scrive l’Ansa – erano connesse alla verifica delle veridicità delle attestazioni presentate dai genitori dei minori, per l’assolvimento degli obblighi vaccinali: in pratica, i Nas hanno “incrociato” i documenti presentati dalle famiglie con i dati in possesso delle varie Asl.
Ebbene, i responsabili delle scuole venete avrebbero dovuto impedire l’accesso ai piccoli non vaccinati per ragioni di igiene e sanità: un atto da compiere “senza ritardo”, per consentire la frequenza dei bambini in regola con i vaccini.
La legge cosa dice?
Ricordiamo che per gli alunni resta l’obbligo di aver svolto dieci vaccinazioni: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
In caso contrario, il preside è tenuto ad impedire l’ingresso in classe per i bimbi fino ai 6 anni. Mentre fino ai 16 anni scattano multe per i genitori dei ragazzi che vanno da 100 a 500 euro.
Fin qui la legge Lorenzin, a cui si aggiunge l’indicazione contenuta nella circolare Grillo-Bussetti, datata 5 luglio 2018, che consente agli istituti scolastici di “accontentarsi” dell’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni. A patto che siano veritiere.