Siamo in periodo di scrutinio arrivano sempre domande in merito a tale attività molto importante. Uno dei quesiti maggiormente frequenti che arrivano in redazione riguarda la sostituzione del collega assente durante lo scrutinio. Spetta il compenso al sostituto? Se sì, in che misura?
Scrutini 2020: spetta il compenso al sostituto?
Bisogna annotare che l’articolo 29 del CCNL 2007, al comma 3, sancisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:
- la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
- la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Ne consegue, come segnala anche l’Aran, che la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.
L’attività può essere retribuita, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.
Scrutini, se manca il sostituto disponibile…
Bisogna comunque evidenziare che tutto ciò riguarda gli adempimenti individuali dovuti dal singolo docente e in nessuna misura la sostituzione del docente sostituito rappresenta un obbligo.
Se non fosse disponibile alcun docente dell’istituto, il dirigente scolastico dovrà convocare (dietro il pagamento della spettanza per le ore) dalle Graduatorie d’istituto, un insegnante della stessa disciplina.
A tal proposito, vale la pena ricordare la sentenza del Tar del Lazio n.31634/2010 del maggio 2010, che risulta paradigmatica.
Il Consiglio di classe è infatti costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un collegio perfetto ed è richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicanti.
Scrutini, ecco il compenso per il sostituto
Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al CCNL 2007, che ne definisce le relative misure.
Per quanto riguarda le attività aggiuntive non di insegnamento si percepiscono 17,50 euro l’ora.