La C.M. n. 266 dell’8 novembre 1999 fornisce ulteriori chiarimenti alla C.M. n. 250 del 21 ottobre 1999. Viene confermato che solo in presenza di errore scusabile per difficoltà interpretative della norma può essere consentita la modifica della domanda di partecipazione alla sessione, già presentata nei prescritti termini. Conseguentemente non è possibile cambiare l’indicazione della classe di concorso o della sede per sopraggiunti "motivi personali".
La circolare precisa, inoltre, a parziale rettifica di quanto comunicato con la C.M. n. 250 di cui sopra, che l’accesso alla sola classe 49/A – Matematica e fisica, preclusa ai laureati in ingegneria da una rigorosa applicazione della norma contenuta nell’O.M. n. 153/1999, possa essere consentito, in previsione di una prossima revisione delle classi di concorso per il riordino dei cicli scolastici e anche al fine di venire incontro alle segnalate difficoltà organizzative di alcuni Provveditorati agli Studi che hanno già iniziato i corsi abilitanti.
Queste ultime motivazioni non ci convincono totalmente. Non è chiaro infatti se l’accesso alla sessione riservata alla classe 49/A sia consentito soltanto ai laureati in ingegneria che non si sono attenuti "alla rigorosa applicazione della norma" e che, quindi, hanno prodotto istanza per detta classe di concorso ovvero anche agli altri laureati in ingegneria che, invece, proprio per i chiarimenti forniti dal Ministero con la C.M. n. 215 dell’8 settembre 1999 sono stati costretti a presentare la domanda di partecipazione alla sessione riservata per altra classe di concorso diversa dalla 49/A.
Se non si consente a questi ultimi di regolarizzare la domanda già presentata si commetterebbe un’ennesima ingiustizia.