I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
Questa è la FAQ del Ministero dell’Istruzione, ripresa anche da Indire sul sito dedicato alla formazione dei docenti neo-assunti.
Il periodo di formazione e prova
Le regole per l’effettuazione del periodo di prova per il personale docente neoassunto nell’a.s. 2019/2020 sono state dettate con la nota 39533 del 4 settembre 2019.
E’ stata confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
E’ stata inoltre confermata la possibilità del visiting a scuole innovative, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.
Per ciò che concerne l’osservazione in classe resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015, per cui l’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.
Durata del periodo di prova
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
I 180 giorni di servizio
Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono anche compresi:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi
- le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937
- le vacanze natalizie e pasquali
- il giorno libero
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative)
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico.
Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:
- ferie
- assenze per malattia
- congedi parentali
- permessi retribuiti
Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:
- i giorni effettivi di lezione
- i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.