La battaglia sindacal-giudiziaria relativa alla interpretazione da dare alle nuove norme introdotte dal decreto Brunetta in materia di contrattazione integrativa continua senza sosta.
A poco è servito persino il decreto legislativo 141 di interpretazione autentica emanato qualche mese fa.
Le organizzazioni sindacali del comparto scuola non hanno cambiato la propria posizione e continuano a ritenere che l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi, le modalità di impiego e l’articolazione dell’orario di lavoro del personale in relazione al POF siano materie da sottoporre alla contrattazione di istituto.
Alcuni giudici del lavoro hanno dato ragione in prima battuta a questa interpretazione; molti di più sono stati però quelli che hanno accolto la tesi contraria.
In realtà ciò che fa giurisprudenza sulla questione sono le sentenze vere e proprie. Quella pronunciata pochi giorni fa dal Tribunale di Napoli è la seconda e va nella stessa direzione della prima, firmata quasi un anno fa dal Giudice di Venezia.
In entrambi i casi i due dirigenti scolastici sono stati “assolti” dall’accusa di comportamento antisindacale per essersi rifiutati di contrattare le materie previste dalle lettere h), i) e m) dell’articolo 6 del CCNL del comparto scuola.
Sul punto, il giudice di Napoli è chiaro: “Appare di tutta evidenza che tali disposizioni [le lett. h),m), l)] hanno riguardo all’organizzazione del lavoro in generale e non agli aspetti retributivi del rapporto che, come tali, incidono sul singolo rapporto e in relazione alle quali si giustifica la necessità dell’intervento della contrattazione attraverso la predisposizione di una piattaforma di consultazione sindacale”.
“Per tali materie – aggiunge il Giudice – si impone al datore un solo dovere di informazione delle OO.SS. ma non anche dell’obbligo di consultazione”.
Per il momento l’ANP, che da sempre sostiene la non con trattabilità della materia in questione, grida vittoria. Ma i sindacati del comparto contano di rifarsi in una prossima occasione.