Home Personale Assenze del personale ATA: quando si può nominare il supplente?

Assenze del personale ATA: quando si può nominare il supplente?

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L’art. 1, comma 602 della legge di bilancio 2018  ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30° giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico, in deroga alle iniziali previsioni della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, art. 1 c. 332) che disponeva l’assoluto divieto di sostituzione in caso di assenza degli assistenti tecnici, la possibilità della sostituzione solo nelle scuole con meno di 3 assistenti amministrativi, e il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici assenti fino a 7 giorni.

Per i collaboratori scolastici il divieto di nomina per le assenze fino a 7 giorni è derogato dalla nota MIUR 2116/2015 che ne consente la sostituzione fin da subito nel caso in cui l’assenza determini problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili tale da comportare una lesione del diritto allo studio.

Nel caso in cui si determinino situazioni tali da compromettere la funzionalità e l’efficienza dei servizi, come ad esempio l’assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, le scuole, per garantire il pubblico servizio, altrimenti a rischio di interruzione, richiamando alcuni principi di carattere generale come il buon andamento dell’azione amministrativa, possono conferire al personale interessato ore aggiuntive per la sostituzione del personale assente le cui condizioni necessitano di un passaggio in contrattazione giacché l’intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale da utilizzare solo in casi di estrema necessità.

Infine, per l’assenza temporanea del DSGA, la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate sopra (art 56 CCNL 2007).