In questa prima serie di Faq affrontiamo alcuni aspetti generali relativi alla documentazione dei servizi di insegnamento.
1)Come devono essere documentate le domande di trasferimento e di passaggio?
Alle domande di mobilità va allegata tutta la documentazione attestante i titoli posseduti per l’attribuzione dei punteggi (servizi di insegnamento, continuità del servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) e le precedenze indicate nel C.C.N.I. all’art.13. La documentazione va prodotta contestualmente alla domanda, può essere inviata anche in modo digitale.
In caso di presentazione di più domande, (ad es. domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo) si può documentare una sola domanda.
2) Quali articoli del Contratto e dell’O.M.182/2020 vanno consultati per una corretta documentazione delle domande di mobilità per l’attribuzione del punteggio e delle preferenze?
Per documentare correttamente le domande di mobilità va letto attentamente l’art.4 (documentazione delle domande) dell’O.M.182 del 23.3.2020, formato da 25 commi e 5 note.
Per i punteggi spettanti va consultata la Tab.A dell’Allegato 2 al CCNI, sottoscritto il 6.3.2019, per i passaggi di cattedra e di ruolo va invece consultata la Tab.B del citato All.2. Vanno inoltre lette tutte le note dell’Allegato 2 nonché la Premessa alle note.
3) Sono ammesse le autodichiarazioni?
Certamente, i punteggi relativi al servizio di insegnamento, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali possono essere certificati da anni con autodichiarazioni sostitutive rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Le autodichiarazioni sono anche ammesse ad integrazione della documentazione, che può essere presentata in fotocopia con auto-autenticazione, per l’attribuzione delle precedenze previste dal citato art.13 del C.C.N.I.
Si ricorda che le dichiarazioni false e l’uso di documenti falsi sono puniti, ai sensi delle vigenti disposizioni e comportano l’annullamento del movimento ottenuto.
4) Come va documentata l’anzianita’ di servizio di ruolo e pre ruolo?
Con un’autocertificazione, compilando esclusivamente e solo nelle parti che interessano, il modulo ( All.D). Ricordiamo che l’anno in corso 2019/20 non è soggetto a valutazione, pertanto non va dichiarato. Nell’allegato D va dichiarato il servizio di ruolo, in altro ruolo, pre ruolo, quello di ruolo e pre ruolo prestato nelle piccole isole, il servizio di ruolo e pre ruolo prestato con il possesso del titolo di specializzazione su posto di sostegno per i trasferimenti su sostegno e per i trasferimenti e i passaggi di ruolo da posto comune a posto sostegno.
5) Come va dichiarata la continuità didattica?
I docenti che possono vantare un servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale di ambito, lo dichiarano, compilando esclusivamente l’Allegato F.
6) Come si documenta il diritto al bonus di 10 punti?
I docenti che hanno diritto al bonus una tantum di 10 punti devono prioritariamente consultare la nota 5 ter dell’All.2, per verificare se ne hanno diritto o meno, e lo documentano con autodichiarazione, compilando il modello reperibile nell’apposita sezione “Mobilità”
del sito del M.I.
Concludendo questa prima serie di 6 Faq sulla documentazione delle domande di mobilità, indichiamo alcune note dell’allegato 2 da consultare prima delle autodichiarazioni per il punteggio relativo alle esigenze di servizio.
Per il servizio di ruolo: le note 1,2 e 3.
Per il servizio pre ruolo: le note 3 e 4.
Per il servizio di continuità nella scuola di attuale titolarità dal terzo anno in poi: la nota 5 in cui si esplicita tutta la casistica in cui questo punteggio spetta o non spetta più, se per caso, per l’anno in corso, si é ottenuta l’assegnazione provvisoria.
Per il bonus una tantum di 10 punti: la citata nota 5 ter.