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Didattica a distanza, assenza dei docenti non deve essere giustificata

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In riferimento alla nota Miur n.388 del 17 marzo 2020 firmata da Marco Bruschi , la FGU Gilda Insegnati di Cosenza intende chiarire alcuni punti relativamente alla c.d. Didattica a Distanza che i docenti sono chiamati a svolgere in questo momento.

L’attuale situazione di emergenza e di generale confusione ingenerata dai non chiari emanati atti di indirizzo amministrativo, infatti, hanno indotto le OO.SS territoriali della Calabria, in linea con quanto riportato nella lettera aperta predisposta unitariamente dalle O.O.S.S. a livello regionale, ad esplicitare quanto segue.

Preliminarmente si ritiene sia giusto RINGRAZIARE tutti coloro che lavorano nella scuola, gli A.T.A., il personale amministrativo, la Dirigenza e, ovviamente, i Docenti, i quali con grande solerzia, nel rispetto di un proprio obbligo etico, deontologico e professionale si stanno adoperando, anche in carenza di mezzi adeguati, nell’individuare ogni più opportuna soluzione e modalità operativa al fine di garantire una pur minima attività didattica a distanza.

L’insegnante, infatti, in questo contesto di forte crisi sociale che l’Italia sta vivendo, sente la responsabilità di essere un vero e proprio supporto per i giovani e per le loro famiglie, ed è sicuramente nello spirito e nella volontà di tutti loro dare stimoli nuovi ai ragazzi, cercare di dare certezze e fiducia a giovani studenti che, nel pieno della propria crescita e della propria formazione personale, culturale ed educativa hanno visto venire meno ogni punto di riferimento, ogni certezza.

Riuscire, quindi, a dare loro supporto a livello professionale e umano è sicuramente la volontà di ogni docente che svolge il proprio lavoro con dedizione e passione.

Ma, proprio perché la situazione in cui la scuola si trova ad operare è caratterizzata da incertezza, da paura e da sconcerto, è importante che l’insegnante possa organizzare nella maniera che ritiene più adatta la didattica, la quale necessita, in questa fase, la maggiore flessibilità possibile.

Difatti nessun obbligo, né normativo, né contrattuale impone ai predetti alcun adempimento puntuale relativo alla somministrazione della Didattica a Distanza agli studenti, i quali, provenendo da realtà diverse, non sono sempre in grado di riuscire a rispondere agli stimoli a distanza nella maniera più celere e auspicabile, e che, non per questo, devono sentirsi svantaggiati in un contesto di per sé già grave e destabilizzante per tutti e, in primis, per loro.

Non lo impone la legge, non lo impone il contratto o alcun patto tra le parti.

È lo stesso Ministro, d’altronde, a chiarire, riferendosi alle responsabilità dei Dirigenti nonché al diritto allo studio sancito dalla Costituzione, che l’apparato normativo non può essere che quello attuale, già quotidianamente praticato nelle scuole.

E pur volendo prendere in esame le variegate note ministeriali, le OO.SS., tra cui la scrivente, ricordano che, trattandosi di semplici atti di indirizzo amministrativo non supportate da alcuna giustificazione legislativa, non possono produrre effetti giuridici vincolanti, né, tantomeno, conferire poteri direttoriali e dispositivi in capo al Dirigente Scolastico.

I docenti, pertanto, devono procedere nella loro azione educativa e di didattica con i mezzi e nei modi che più ritengono adeguati all’insegnamento della propria materia, e che sceglieranno, anche, in relazione ai bisogni degli studenti, in osservanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale Italiana.

Questa, infatti, non si limita a sancire il diritto alla libertà di insegnamento di cui all’art. 33, bensì chiarisce anche un altro aspetto di fondamentale importanza: “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, evidenziando, così, il compito dello Stato di mettere tutti gli studenti nelle condizioni di poter apprendere, di disporre dei mezzi utili al loro sviluppo, condizione che, relativamente alla D.a.D, ovviamente, attualmente non si è potuto garantire, e alla quale i docenti cercano di sopperire in ogni modo, proprio in virtù della volontà di continuare a lavorare e di far crescere ed educare i giovani.

La scuola, infatti, in questo particolare momento storico, nel pieno di una crisi sociale ed economica di portata mondiale, deve essere punto di riferimento per gli alunni e per le loro famiglie, e, per questo, gli insegnanti, al pari di tutti i lavoratori delle altre categorie impegnati nell’emergenza, stanno facendo la propria parte in silenzio e senza pretesa alcuna, reinventandosi come operatori nella Didattica a Distanza, non perché richiesto dal Ministro, o da chi per esso, in una nota ministeriale, ma perché spinti da grande volontà, dalla determinazione che fortemente li rappresenta e li contraddistingue e, giammai, per imposizione di alcuno.

Alla luce di questo detto, dunque, lungi da ogni polemica, appare necessario chiarire i seguenti, imprescindibili, punti:

– Lo svolgimento della didattica a distanza, nelle varie modalità consentite, è un onere ma non un obbligo per i docenti: nella nota MIUR n. 388 del 17.03.2020 è chiaramente puntualizzato, con riferimento alla didattica a distanza, che Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo, e che la funzione stessa della Didattica a Distanza consiste nel sollecitare l’intera comunità educante (…) a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” (…) e del fare, per l’appunto, “comunità”.  Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione.”; –

– Il docente chiamato allo svolgimento della Didattica a Distanza, nel rispetto della normativa costituzionale, sceglie autonomamente il piano di attività da somministrare alla classe di riferimento utilizzando la bacheca del registro elettronico e, a sua discrezione, prevede metodi che ritiene possano essere idonei, non solo all’attività didattica inerente alla propria materia, ma anche al singolo alunno, nel rispetto dei suoi tempi, delle sue necessità e dei suoi bisogni, favorendo non solo l’apprendimento e la crescita formativa, ma fornendo anche comprensione e stabilità in un momento di grande difficoltà quale è quello attuale;-

– La partecipazione alle lezioni non è e non può essere un obbligo per gli alunni, e, conseguentemente, non può seguire gli orari e le dinamiche che sono previste solitamente, sia alla luce di quanto detto sin ora in relazione ai mezzi non distribuiti in maniera omogenea tra gli studenti, ma, anche, in relazione all’aspetto umano e psicologico che la situazione, fuori dal comune e fuori da qualsiasi previsione, sta irrimediabilmente segnando. Infatti, dato il contesto in cui è chiamato oggi ad operare la scuola, non può pretendersi che l’attività svolta dai docenti e dagli alunni stessi abbia la medesima valenza dell’ordinaria attività didattica, tant’è che l’art. 32 del D.L. n. 9/2020 dispone che “l’anno scolastico conserva comunque validità anche qualora non sia possibile effettuare almeno 200 giorni di lezione.” La rigidità in merito alle lezioni, ai risultati, ai programmi etc., pertanto, mal si coniuga in concreto con la situazione emergenziale in atto esistente;

– La Didattica a Distanza, per definizione e come da nota ministeriale, può estrinsecarsi con varie modalità, sia sincrone che asincrone, cioè sia con il collegamento simultaneo dell’intero gruppo classe che con collegamenti separati tra i vari alunni e il docente; può inoltre essere svolta con modalità diverse, proprio in relazione alle necessità dei singoli soggetti e nella volontà di favorirne la formazione e l’educazione anche in questa circostanza; –

– La modalità del lavoro agile, comunemente nota come “smart working”, generalmente prevista dall’art. 87, D.L. 18/2020 anche per la didattica a distanza, impedisce che l’orario di lavoro sia rigidamente predeterminata dalla parte datoriale. Anzi, il lavoro agile, ai sensi della disciplina in materia (L. 81/2017) differisce dal telelavoro proprio in ragione della flessibilità oraria riconosciuta per definizione al dipendente. Tale modalità, inoltre, come stabilito dall’art. 87, comma 1 lettera b) del D.L. 18/2020, prescinde “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e, pertanto, fatte salve le disposizioni impartite in merito alle attività da svolgere in base all’adattamento del piano di lavoro del DSGA, non deve essere richiesta alcuna rendicontazione particolareggiata al personale; –

  • Acclarata la sospensione delle attività didattiche, non deve essere richiesta alcuna firma sul registro elettronico, neppure nell’ottica della tracciabilità dell’intervento del Il registro di classe e dell’insegnante, difatti, sono qualificati quale “atto pubblico avente fede privilegiata e come attestazione riguardanti attività compiute da pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” come sancito dalla recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 47241del 21/11/2019 – V Sezione Penale – Di conseguenza l’apposizione della firma sul registro, per qualsivoglia motivazione, in costanza di sospensione delle attività didattiche, equivarrebbe a porre in essere reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell’art. 476 del codice penale e/o falsità ideologica commessa sempre dal pubblico ufficiale in atti pubblici ex art 479 c.p., punibile ugualmente ai sensi dell’art. 476 c.p; –
  • Il personale docente, durante la sospensione delle attività didattiche, non è tenuto ad alcuna giustificazione in merito ad assenze ed/o congedi previsti dalla normativa vigente; –

In conclusione, trovandoci in una fase sicuramente difficile per tutti, in cui il diritto alla salute assume un aspetto di preminenza anche sovranazionale, occorre mantenere unita la Comunità Educante salvaguardandone anche la resistenza psico-fisica, in previsione di un quasi certo allungamento dei tempi legati all’emergenza.

Alla Comunità Educante va aggiunta la società civile tutta, tenendo conto delle esigenze che i nuclei famigliari degli studenti, ma anche quelle dei lavoratori TUTTI della scuola, possono avere.

Sussistono, purtroppo, i problemi relativi alla contemporanea presenza in una casa di più studenti di scuole e classi diverse, di genitori impegnati in lavoro agile (docenti, ATA o lavoratori di altri settori), dei ritmi sonno/veglia completamente stravolti, delle difficoltà psicologiche che piccoli e grandi componenti della nostra società stanno oggettivamente affrontando.

Per garantire equità sociale, pari opportunità formative, diritto alla salute collettiva e individuale, il rispetto della salvaguardia delle dinamiche relazionali del nucleo famigliare in cui si vive il periodo di quarantena e tanto altro occorre uno sforzo complessivo che vada oltre la normale visione legata alla singola istituzione scolastica.

Non eravamo sicuramente pronti a ciò che sta succedendo, ma se ci facciamo guidare dal buonsenso e dal complessivo rispetto delle norme, a tutti i livelli, possiamo superare anche questa drammatica fase che il nostro Paese e il mondo intero sta attraversando.

Ciò riferito, la scrivente Organizzazione sindacale, La invita alla lettura dei punti che si è avuto modo di chiarire, nella speranza che, in un’ottica di flessibilità e di comprensione reciproca, si possa creare un ambiente di lavoro idoneo a supportare sia gli studenti che i docenti, i quali vivono, come tutti, un momento di profonda preoccupazione per sé e per i propri cari, aspetto che si ritiene debba essere tenuto in conto nell’organizzazione del lavoro che ci accompagnerà per, probabilmente, diversi mesi.

FGU – Gilda UNAMS- Coordinatore Provinciale Cs                                                                             D Vanda Salerno