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Concorso a DS: accesso agli atti e riservatezza dei candidati ammessi

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Qualche giorno fa, nelle Marche, un gruppo agguerrito di docenti non idonei alle prove scritte voleva visionare i propri compiti e successivamente confrontarli con quelli dei colleghi ammessi alla prova orale.
In Calabria, molti altri colleghi volevano e vogliono vedere il proprio elaborato, in quanto circolano voci insistenti sulla commissione, rea di aver corretto una sola prova, nel caso questa fosse stata giudicata con un voto inferiore ai 21/30 ( altre regioni hanno corretto entrambe le prove ). 
In Lombardia comincia a montare la protesta sul fatto che nelle prime settimane la commissione aveva un ritmo da 50 compiti, mentre nelle  ultime è arrivata a  136 correzioni, con una notevole riduzione del tempo di correzione per compito.
Tutti questi malumori hanno una matrice in comune, quella della visione e del confronto degli elaborati, per estrapolare possibili irregolarità procedurali. Un fatto è certo, serpeggia da parte dei non idonei alle prove scritte  un sentimento di sfiducia nei confronti dell’operato di molte commissioni. 
Per approfondire quale sia la  precedenza tra l’interesse per l’accesso agli atti  e la  riservatezza dei candidati ammessi, è interessante  osservare che l’accesso agli atti del concorso, al pari di ogni altra  attività espletata dalla commissione esaminatrice, va  coordinata con il diritto alla riservatezza della totalità dei candidati, ammessi o no alla prova orale. Di conseguenza, con riferimento alla graduatoria dell’esito delle prove scritte e quindi degli ammessi alle prove orali, l’accesso agli atti amministrativi consente al candidato non ammesso di visionare gli elaborati di coloro che abbiano superato le prove scritte. 
Però,  tale visione è consentita solamente in forma anonima, in altre parole senza alcun elemento per poter identificare le generalità del candidato stesso.  Inoltre,  la  comparazione degli elaborati svolti dal candidato non ammesso con gli elaborati “anonimi”di un numero  significativo di candidati ammessi alle prove orali,  ha una sua validità se tale numero sia superiore alla metà più uno degli ammessi al colloquio. 
Da quanto detto ne consegue che nella comparazione con numero esiguo di elaborati,  l’interesse alla riservatezza dei candidati ammessi prevale sull’interesse all’accesso.