La bagarre politica sul decreto scuola in corso di approvazione presso il Senato non riguarda solo il concorso straordinario, ma anche l’aggiornamento delle graduatorie.
Presentato l’emendamento n.2.200 a firma della relatrice, la pentastellata, Luisa Angrisani.
L’emendamento è stato approvato dalla Commissione Istruzione al Senato.
Aggiornamento graduatorie, presentato emendamento al Senato: il testo aggiornato
Ecco il testo completo dell’emendamento che dovrà essere approvato in Commissione Cultura al Senato.
La Relatrice
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
“6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”
4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti.»