Gli atti della Commissione degli esami di Stato della scuola secondaria di II grado, devono essere custoditi, una volta terminata la sessione di esame, dal Dirigente scolastico della scuola. Per la legge sulla trasparenza il candidato può fare richiesta di accesso a questi atti.
Normativa per richiedere accesso agli atti
Nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, c’è l’art.28 che è riferito all’accesso ai documenti scolastici e alla trasparenza.
In tale norma è specificato che gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
Trasparenza e diritto di accesso agli atti
In buona sostanza un candidato che motiva l’esigenza del ricorso dell’accesso agli atti, ai sensi dell’art.22 della legge 241/90, ha diritto di conoscere gli atti che lo riguardano. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.