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Il 29 marzo le domande di trasferimento e passaggio

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E’ stata emanata il 2 febbraio l’ordinanza ministeriale n. 26 concernente le norme di attuazione del contratto integrativo nazionale in materia di mobilità del personale direttivo, docente, educativo ed Ata. Al contratto integrativo nazionale, sottoscritto il 27 gennaio, erano state apportate alcune modifiche rispetto alla precedente stesura del 5 gennaio, quali:

l’art. 8: nel comma primo il termine del "31 gennaio 2000" è stato sostituito con il termine del "10 febbraio 2000";

il comma 2 dell’art. 35 è stato così modificato: "In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 33 e 34 per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, gli insegnanti di scuola secondaria di 1° grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia sui posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda";

al termine del comma 1 dell’art. 51 sono state aggiunte le parole "ove possibile".

Tra le novità contenute nell’integrativo ricordiamo il bonus di 10 punti agli insegnanti che scelgono di non trasferirsi per almeno 3 anni, il blocco di 3 anni per i neo assunti ed il termine minimo di permanenza di 2 anni nella sede di prima preferenza, nel caso in cui il docente ottenga il trasferimento nella sede indicata al primo posto nel modulo di domanda.