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Corsi di recupero: il punto su tempistica e modalità

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L’art. 1 comma 1 della legge n. 1/2007 ha stabilito che all’esame di maturità siano ammessi gli alunni che abbiano “saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.”
Il Ministro della pubblica istruzione dell’epoca, Fioroni, stabilì con successivi atti normativi, dai contenuti spesso contraddittori (DD.MM. n. 42/2007 e 80/2007 e O.M. n. 92/2007), l’obbligatorietà del recupero entro l’anno in corso. Tale obbligatorietà fu resa meno rigida dalla nota ministeriale del 4 giugno 2008 prot. n. n. 6163 e dalla C.M. n. 12/2009 che prevedevano più ampi margini di discrezionalità per i tempi e le modalità di realizzazione delle iniziative di recupero.
Infine il D.P.R. n. 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, all’articolo 4 comma 6 ha stabilito che “l’accertamento” al termine degli “interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate” deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Da questa breve e non certamente esaustiva esposizione della normativa di settore, si ricava quanto segue:
 
1) il recupero è obbligatorio in quanto sia la legge n. 1/2007 che il D.M. n. 80/2007 sono espressamente richiamati nelle premesse del vigente regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122/2009). Inoltre il medesimo Regolamento all’art. 4 comma 6 ha stabilito modalità e tempistica per l’attuazione di questi interventi didattici
2) nello scrutinio di giugno, il giudizio sugli alunni viene sospeso per le discipline in cui sono insufficienti, in attesa di una verifica finale da disporsi dopo gli interventi di recupero;
3) le verifiche finali devono comunque svolgersi entro l’inizio effettivo dell’anno scolastico successivo previsto dal calendario scolastico regionale;
4) le verifiche non sono veri e propri esami, non richiedono commissioni, ma solo la presenza di testimoni, né richiedono necessariamente l’articolazione in scritto e orale;
5) una cura particolare va riservata nella comunicazione alle famiglie delle insufficienze degli alunni, degli interventi di recupero decisi dalla scuola e dei risultati delle verifiche del recupero.