La nota si riferisce alla fase di attuazione del percorso formativo dei capi d’istituto riguardante il completamento delle attività d’aula e lo svolgimento delle attività in situazione. In particolare le agenzie sono state invitate a porre in essere tutte le condizioni che favoriscano l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei capi d’istituto. In pratica, le stesse agenzie potranno consentire per i moduli elettivi la frequenza allo stesso modulo da parte di corsisti provenienti da corsi diversi. Sarà possibile, quindi, articolare i tempi di realizzazione del percorso stesso secondo modalità che consentano di evitare il superamento del limite fissato dall’art. 4, comma 5, del D.M. 5 agosto 1998. E’ opportuno ricordare che il limite di assenze, debitamente documentate, indicato dal citato art. 4, è fissato nell’ordine di non più di un 1/5 della durata dell’attività d’aula e non più di un1/5 per l’attività di confronto e scambio. La nota ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di documentare la frequenza dei corsisti, da parte delle agenzie, al fine di consentire agevolmente l’espletamento delle procedure in vista del conferimento della dirigenza.