Ho ottenuto la mobilità, resterò bloccato nella scuola ottenuta per tre anni?
Per rispondere a questa domanda bisogna considerare la fase della mobilità a cui si è partecipato e la tipologia della preferenza che si è espressa.
Le fasi della mobilità sono tre: la prima, fase comunale, la seconda, fase intercomunale o provinciale, la terza, distinta in trasferimenti interprovinciali sul 30% dei posti, accantonati i posti per le immissioni in ruolo 2020/21 ( 50%), e in passaggi di cattedra e di ruolo provinciali ed interprovinciali sul restante 20% dei posti.
1) Il trasferimento volontario su posto di tipo comune o di sostegno, ottenuto nella fase comunale (tra scuole dello stesso comune di titolarità) tramite preferenza analitica (scuola) o sintetica (distretto sub comunale) non permette comunque la presentazione della domanda di mobilità (trasferimenti o passaggi di cattedra o di ruolo) per il triennio successivo 2020/23.
2) Il trasferimento volontario ottenuto nella seconda fase su posto di tipo comune o di sostegno, (fase provinciale cioè tra comuni della stessa provincia) con preferenza analitica (scuola) non permette la presentazione della domanda di mobilità (trasferimenti o passaggi di cattedra o di ruolo) per il triennio successivo 2020/23, se invece è stato ottenuto con preferenza sintetica (distretto, comune) allora si potrà chiedere per il prossimo anno il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo
3) Il trasferimento interprocinciale volontario ottenuto su posto comune o su posto di sostegno (su aliquota del 30% dei posti dopo la fase provinciale dei trasferimenti) con preferenza analitica non permette la presentazione della domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo per il triennio successivo 2020/23, se invece è stato ottenuto con preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) allora si può chiedere il prossimo anno, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo.
Casi particolari
A) Il passaggio di cattedra o di ruolo ottenuto con preferenza analitica o sintetica nel comune di titolarità ( 2019/20) su posto comune o su posto di sostegno, non permette la domanda di mobilità per il triennio successivo.
B) Il passaggio di cattedra e di ruolo in fase provinciale ( per comune diverso da quello di titolarità) ed interprovinciale ottenuto con preferenza analitica non permette la presentazione della domanda di trasferimento per il triennio successivo 2020/23, se invece è stato ottenuto con preferenza sintetica (distretto, comune) per i passaggi provinciali, (distretto, comune, provincia) per i passaggi interprovinciali, allora si potrà chiedere l’anno successivo il trasferimento.
C) Il vincolo dei tre anni per la mobilità (trasferimento e passaggi) è previsto per gli insegnanti che in seconda fase hanno ottenuto con preferenza sintetica o con preferenza analitica il trasferimento nello stesso comune di titolarità (2019/20) da posto comune a posto di sostegno e da posto di sostegno a posto comune.
D) Il vincolo triennale non si applica a tutti coloro che nel trasferimento hanno beneficiato della precedenza di cui all’art.13 del CCNI nel caso abbiano ottenuto una scuola fuori del distretto (Comuni con più distretti) o comune dove si applica la precedenza.
Il vincolo triennale non si applica anche ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata anche se questi sono stati soddisfatti su una preferenza espressa.