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Superamento delle barriere architettoniche nelle scuole

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La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le “barriere architettoniche” come:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Nelle scuole un’indagine del MIUR ha analizzato la presenza di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici.

I risultati dicono che il 71 % del totale degli edifici ha adottato soluzioni in tal senso. Dall’indagine sono emersi anche questi dati percentuali sugli edifici che hanno adottato determinati accorgimenti:

  • Accesso con rampe: 78%
  • Porta di larghezza minima di 0,90 m: 74%
  • Servizio igienico per disabili: 70%
  • Percorsi interni: 54%
  • Scale a norma: 51%
  • Percorsi esterni: 46%
  • Ascensore per trasporto disabili: 33%
  • Servo scala e/o piattaforma elevatrice: 15%
  • Altro: 3%