La condotta posta in essere dal Ministero dell’Istruzione sta impedendo, di fatto, l’accesso alle graduatorie provinciali dei candidati privatisti partecipanti agli esami di stato as 2019/2020 che, ad oggi, non si trovano ancora nel possesso del relativo titolo di studio.
E ciò sebbene l’Amministrazione abbia consentito la legittima partecipazione alla identica procedura concorsuale di coloro i quali abbiano, invece, già conseguito il diploma medesimo entro il canonico termine di conclusione degli esami di stato, ovverosia luglio 2020.
Attesa la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 il Ministero, con “Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 27.06.2020, n.41, ebbe a stabilire, in maniera più che opinabile a parere dello scrivente, che gli esami di maturità per i privatisti esterni fossero svolti a partire dal giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui.
Tanto sollevò, al tempo, non poche critiche e stupore per la circostanza che detti candidati non potessero svolgere l’esame nell’uguale periodo riservato a quelli interni.
Tra i motivi di preoccupazione degli interessati, più che giustificati evidentemente, oltre alla palese discriminazione, vi era quello di rimanere preclusi o danneggiati nel caso fossero scaduti i termini per la partecipazione a eventuali concorsi pubblici, selezioni e procedure di abilitazione nonché a prove di ammissione a corsi di laurea programmati prima della data del conseguimento del diploma di maturità.
A tal proposito ampie furono le rassicurazioni del Ministro: i privatisti avrebbero potuto aderire a tutti gli effetti, ma con riserva, a qualsiasi procedura concorsuale e nessuno avrebbe subito danno alcuno.
Si deve dare atto, a tal proposito, che effettivamente il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 1 c.7 nel prescrivere che “…La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1” disponeva che “…Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all’anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche’ ad altre prove previste dalle universita’, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”.
Il medesimo articolo stabiliva testualmente, inoltre, che “…Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi’ partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato…”.
La disciplina è stata ripresa, richiamata e confermata a chiare lettere dall’ Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2 nel momento in cui precisava :“ Resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all’eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l’anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
In presenza di tali chiari corollari normativi sembrerebbe non esserci alcun dubbio circa il sacrosanto diritto alla partecipazione dei privatisti a qualsiasi procedura concorsuale, se pure con riserva.
Tuttavia così non è!
Dalla lettura dell’ordinanza ministeriale di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 10.07.2020, n 60, a firma del Ministro Azzolina, si apprende invece che possono partecipare alla richiamata procedura concorsuale, e quindi chiedere l’inserimento nelle cd. GPS, esclusivamente i candidati con “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda” (art. 7, lett. e), dei quali sarà ammessa “esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2” (art. 7, c. 11).
Ed ancora, nell’ipotesi in cui l’aspirante non sia in possesso “del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie” (art. 7, c.8).
Il Decreto 10.07.2020, n.60, non dispone dunque alcuna eccezione in favore dei candidati privatisti che, entro i termini della scadenza della presentazione delle domande, non siano in possesso del necessario titolo di studio sebbene norma primaria – Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 e Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2- disponga espressamente che a questi soggetti sia consentita, con riserva, la loro partecipazione.
Anche il decreto dipartimentale a firma del Dott. Bruschi del 21.07.2020, n. 858, disciplinante le modalità e i termini di presentazione delle istanze richiama confermandolo, e diversamente non poteva essere, il contenuto di quello a firma del Ministro allorquando all’art. 2, comma 9, statuisce che gli aspiranti possano dichiarare i titoli di cui siano nel possesso entro le ore 23.59 del 6 agosto 2020.
Ad ulteriore conferma dell’esclusione dei privatisti dal concorso volto all’inserimento nelle istituende graduatorie provinciali vi è la relativa procedura on line di cui al sito web istruzione.it – istanze online che non consente, a differenza dei medesimi candidati del concorso ordinario, la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 7 ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con la quale l’interessato attesti di essere “candidato esterno agli esami di Stato” nonché di chiedere di partecipare con riserva impegnandosi a comunicare l’eventuale conseguimento del Diploma di scuola secondaria di II grado, al competente USR al fine dello scioglimento della riserva medesima.
Dimenticanza, errore o volontà politica?
Avv. Giovanni Bufano