E’ spirato alla mezzanotte di ieri il termine ultimo per la presentazione delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
Si tratta della mobilità in organico di fatto, istituto contrattuale che consente ai docenti di ruolo di ottenere una sede di servizio diversa da quella di titolarità per avvicinarsi ai propri cari (assegnazione provvisoria) o nel caso rientrino nelle condizioni descritte dall’art 2 del CCNI sulla mobilità annuale
Una domanda che non di rado non trova accoglimento senza precedenze particolari o senza le deroghe concesse negli scorsi anni per i docenti rimasti titolari fuori provincia. Per questi docenti, tuttavia, esiste una possibilità utile a bypassare i vincoli posti dalla mobilità: beneficiare delle previsioni dell’art 36 del CCNL del 2007 che consentirebbe loro di accettare un incarico a tempo determinato da GI su posti o cattedre al 30 giugno o al 31 agosto, lasciando così, la sede di titolarità.
Una possibilità che aumenta sensibilmente se riferita alla scelta di inserirsi nelle nuove GPS-GI, graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, del prossimo biennio 2020/21 e 2021/22 per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati (per la I fascia) o si ha titolo di accesso con diploma o laurea alla II fascia.
Per i docenti di ruolo è possibile infatti iscriversi alle nuove GPS e GI non essendo presente nell’O.M. n.60 /2020 alcuna preclusione specifica per i docenti già di ruolo.
L’art 36 del CCNL del 29/11/2007 recita testualmente: “il personale docente a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
Tale opportunità è prevista anche per il personale ATA, al quale si applica l’art 59 del CCNL 2007. In entrambi i casi la norma contrattuale prevede che “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato…”
Questo, naturalmente, comporta che coloro che abbiano accettato incarichi in applicazione degli istituti contrattuali menzionati assumono, in relazione alla durata degli stessi ,lo status giuridico del supplente.
Ne consegue che al detto personale sarà corrisposto lo stipendio del personale con contratto a tempo determinato , cioè quello della classe iniziale (senza scatti) e lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell’incarico a tempo determinato.
Inoltre, il trattamento giuridico relativo a ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato sarà quello delineato nell’art. 19 del CCNL , che come è noto, prevede un regime di minor favore rispetto a quello attribuito ai docenti di ruolo, anche per quanto riguarda le assenze per motivi di salute.
Il personale in questione dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio nel caso l’incarico scada il 30 giugno.
Il servizio prestato in qualità di incaricato secondo l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 va valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo e , nel caso in cui abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità sulla sede di titolarità
Occorre precisare che l’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha introdotto il vincolo quinquennale su scuola, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa. La nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali ad eccezione del personale che beneficia dei commi 3 e 6 della legge 104/92 , purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico (dec.legs.vo 297/94).
Nessuna possibilità di deroga, invece, è prevista per i beneficiari degi commi 5 e 7 della medesima legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.