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Autonomia: la regione Sicilia approva la legge

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La legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000 recepisce il dettato della legge n. 59/98 sull’autonomia scolastica. Pertanto, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche dovranno, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.
Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

Si può derogare agli indici massimi solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti d’istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all’impiego dei locali e delle risorse strumentali.

Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo.

Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 29 febbraio; ora si attende l’avvio degli adempimenti relativi all’elaborazione dei piani di dimensionamento.