Come garantire il riallineamento degli apprendimenti, a seguito del non omogeneo sviluppo, nell’anno scolastico 2019/2020, delle attività svolte attraverso la didattica a distanza?
Si tratta dell’interrogativo presente nella Nota Ministeriale del 28 agosto 2020. Si affida al PIA, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, e al PAI, il Piano di Apprendimento Individualizzato, la missione di far colmare agli alunni le proprie lacune.
Dunque, corsi di recupero. Ma cosa sono esattamente? O meglio, come considerarli? Cosa è da considerarsi corso di recupero? Sono attività ordinaria o straordinaria?
Corso di recupero
Intendiamo per corso di recupero la sola attività propedeutica all’inizio dell’anno scolastico e al rientro a scuola? La stessa nota ministeriali cerca di chiarirlo.
La risposta è no. “Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche.”
Dunque è da considerarsi corso di recupero l’attività propedeutica al rientro a scuola ma anche quella che la accompagni durante l’anno. E si chiarisce anche esplicitamente che il corso di recupero è attività didattica ordinaria, da collocarsi, in quanto tale, tra gli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente.
Per i corsi di recupero dunque non spettano emolumenti di carattere accessorio. Tuttavia, ed è un tuttavia importante, per le attività che dovessero rendersi necessarie nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021, qualora non fosse possibile inserire il recupero nell’ambito dell’attività didattica ordinaria, il ricorrere a ore di lavoro aggiuntive autorizzerà il Dirigente al pagamento di tali prestazioni nell’ambito del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020, e del MOF ordinario 2020-2021.
Sullo stesso argomento: https://www.tecnicadellascuola.it/riunioni-dei-docenti-a-settembre-rientrano-nelle-40-ore-del-piano-annuale