Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce l’accordo quadro con l’Associazione delle banche italiane, ecco online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs/Tfr.
Ad ann8nciarlo è su Facebook la Ministra Dadone, che anticipa anche che il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, sarà via via completato nei prossimi giorni con l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.
Come richiedere l’anticipo del TFR/TFS: tutte le info
Chi è il richiedente
L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia.
A chi presentare la domanda?
L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.
Quali tempistiche?
L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:
- la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.
Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:
- la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR,
- la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca (consulta la “Proposta di contratto”);
- la dichiarazione sullo stato di famiglia (scarica il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà”);
- i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.
Qual è l’importo massimo?
L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.
Estinzione anticipata
Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.