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Riapertura scuole, decreto del CdM per sanificare le aule dopo le elezioni e fare supplenze senza limiti in nidi e materne

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Educatori e maestri anche dal primo giorno di assenza e senza più limiti di risorse; sanificazione dei locali adibiti a seggio elettorale i prossimi 20 e 21 settembre in tutte le scuole gestite dai comuni. Sono alcune delle disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri, riunito il 10 settembre a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Il decreto legge

Per la scuola, si legge nel resoconto emesso dallo stesso CdM, sono state approvate “il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, del ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni” da assicurare in una “situazione pandemica” che comporta ancora “rischio di contagio da COVID-19”.

39 milioni ai comuni per pulire le aule

Per gli “interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020” è stato deciso di creare “un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a. Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia”.

I locali scolastici si presume, quindi, che verranno sanificati – da personale specializzato – nei i prossimi 22 e 23 settembre.

Niente limiti di spesa per le supplenze

Sempre in ragione dell’emergenza Coronavirus, considerando un prevedibile aumento degli stati di malattia o di inidoneità temporanea al lavoro, il CdM ha previsto una “maggiore spesa sostenuta dai comuni, rispetto a quella dell’anno 2019, per personale educativo, scolastico e ausiliario con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”, prevedendo quindi che “non si computi nel calcolo dei limiti di spesa previsti per le forme di lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010”.