Nella G.U. n. 223 dell’8 settembre il D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto, in particolare, prevede congedi o smart working per i genitori di studenti minori di 14 anni costretti a casa da scuola in quarantena.
Il M.I., con le seguenti due FAQ, risponde in merito.
È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?
È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
La quarantena deve però essere legata alla scuola
C’è però una precisazione da fare: tali benefici sono concessi solo a condizione che la quarantena dipenda da contatti scolastici.
Infatti, l’art. 5 del D.L. stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal DdP a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
I periodi di congedo sono retribuiti al 50% e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore svolge il lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Le richieste comunque hanno un limite, che è fissato in 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il personale scolastico assente deve essere sostituito
Nel D.L. 111 c’è anche uno specifico stanziamento per il personale della scuola; infatti, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in questione, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.