Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare avanzata con l’appello (ricorso numero: 5603/2012) ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il motivo di ricorso, che è stato accolto dal CdS riguarda il ruolo del professor Viscomi, presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso.
In sostanza il presidente di commissione esaminatrice del concorso DS in Calabria ha rivestito, prima di accettare la presidenza della commissione di concorso Ds, il ruolo di preparatore esperto di un corso di perfezionamento svolto da docenti che hanno partecipato allo stesso concorso. Poiché questo potrebbe risultare illegittimo, giusta è stato l’intervento di sospensione per consentire di entrare nel merito.
Le conseguenze di questa sospensione non sono tragiche come quelle del caso Lombardia, in quanto in Calabria per l’anno 2012/2013 non sono previste immissioni in ruolo.