Nell’ambito delle misure previste per il settore istruzione dal nuovo DPCM del 18 ottobre, come già ampiamente spiegato, sono previste forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in particolare per le scuole secondarie di II grado.
C’è però un aspetto che sicuramente il Ministero dell’istruzione, così come anticipato su Facebook per voce della Ministra Azzolina, dovrà chiarire: tali misure si adotteranno “previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie” in caso di “situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali”. Quindi, saranno le autorità in questione a dover stabilire in quali situazioni sia necessario intervenire con le soluzioni di cui al DPCM per contrastare la diffusione del contagio, e gli interventi potranno essere riferiti anche a specifiche zone considerate più a rischio.
Le misure previste, ricordiamo, sono: ricorso alla didattica digitale integrata, comunque complementare alla didattica in presenza, rimodulazione della gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, ingressi previsti in ogni caso non prima delle 9.
Secondo una lettura testuale di quanto scritto nel decreto sembrerebbe dunque che non sia previsto alcun obbligo, per tutte le scuole, di adottare tali forme di flessibilità, se non nei casi ritenuti necessari dalle autorità competenti. Questo riguarda anche l’ingresso posticipato alle 9 o solo la didattica a distanza? Ci auguriamo che il Ministero, nella prevista nota attuativa, prevista nelle prossime ore, chiarisca questo aspetto.
La nota dell’USR Emilia-Romagna
Intanto l’USR Emilia Romagna ha pubblicato una nota nella quale scrive la parafrasi del DPCM nella parte di interesse per le scuole e conferma la nostra interpretazione.
L’USR infatti scrive:
Le attività scolastiche nelle scuole dell’infanzia, primaria (elementari) e secondaria di 1° grado (medie) restano come ora in presenza.
I Provvedimenti di seguito indicati POSSONO essere assunti – dalle Regioni, gli EE.LL., le autorità sanitarie –
- SOLO per contrastare la diffusione del contagio
- SOLO in presenza di situazioni critiche di particolare rischio territoriale
- SOLO PREVIA comunicazione al Ministero dell’Istruzione dell’esistenza delle predette situazioni critiche e di rischio territoriale
- E SOLO con effetti per le scuole superiori.
Se si verificano le condizioni di cui sopra, le scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) adottano forme di flessibilità organizzativa ricorrendo all’autonomia didattica (art. 4) e all’autonomia organizzativa (art. 5) del D.P.R. 275/1999.
Se si verificano le condizioni di cui sopra le scuole superiori incrementano la didattica digitale integrata che comunque è complementare, ovvero addizionale e supplementare, rispetto alla didattica in presenza, che rimane comunque centrale.
Se si verificano le condizioni di cui sopra, per contrastare la diffusione del contagio, le scuole superiori differenziano ulteriormente gli ingressi (che in tal caso dovranno avvenire non prima delle 9.00 del mattino) ed uscite da scuola e valutano il ricorso a turni pomeridiani.
Proporzionalità e adeguatezza delle misure adottate sono garantite mediante riunioni periodiche del “Tavolo regionale operativo”.
Quindi, anche secondo l’USR emiliano, l’orario posticipato dovrà essere adottato solo in presenza delle suddette condizioni e a seguito di provvedimenti delle autorità preposte.