Per riepilogare, in quali casi il nuovo Dpcm scuola del 3 novembre e l’ultima nota ministeriale del 5 novembre autorizzano la didattica in presenza pure in zona rossa?
Da quello che leggiamo sui documenti del Ministero dell’Istruzione, a conti fatti saranno molti gli alunni che frequenteranno la scuola in presenza, ben oltre le aspettative, forse, date le numerose deroghe al principio di tenere i ragazzi a casa.
Deroghe alla scuola a distanza
Secondo le indicazioni ministeriali, seppure in zona rossa, sono autorizzati a frequentare la scuola in presenza i seguenti soggetti:
- Alunni di scuola dell’infanzia e primaria.
- Alunni di scuola secondaria di primo grado ma solo delle classi prime.
- Alunni che debbano svolgere, in special modo per le materie di indirizzo, attività laboratoriali o esercitazioni pratiche,caratterizzanti e non altrimenti esperibili, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
- Alunni impegnati in percorsi per le competenze trasversali.
- Alunni in condizione di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento rispetto alle quali condizioni sia preferibile la scuola in presenza, nel rispetto del principio di inclusività e per favorire gli obiettivi di apprendimento.
- Gruppi di alunni che siano compagni di classe di ragazzi con disabilità o con DSA, nell’ottica di permettere al disabile di interagire ai fini di un’effettiva e reale inclusività, come spieghiamo in altro articolo.
- Alunni in condizione di “digital divide” non altrimenti risolvibile.
- Alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- Alunni figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- Alunni convittori e alunne convittrici nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule.
- Alunni costretti a fare scuola in ospedale.
- Alunni impegnati in progetti di istruzione domiciliare.
- Alunni adulti la cui istruzione sia realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione. Anche per questi è possibile mantenere la didattica in presenza, salvo che per un 20% di monte ore da effettuare a distanza.
- Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari.
LA NOTA MINISTERIALE DEL 5 NOVEMBRE 2020