Home Attualità Covid-19 e smart working, il Senato approva la proroga al 31 gennaio

Covid-19 e smart working, il Senato approva la proroga al 31 gennaio

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In tema di Covid-19, la questione strettamente sanitaria porta con sé, a strascico, molte questioni derivate, tra cui l’organizzazione del lavoro nella forma dello smart working.

Dopo che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19, infatti, il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 ha disposto le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza, tra cui l’incentivo allo smart working per tutti i lavoratori nelle condizioni di farlo. Ieri l’iter del decreto legge ha fatto un passo avanti, con l’approvazione al Senato. A seguire, sarà la Camera a dovere decidere.

Così l’account twitter ufficiale del Senato della Repubblica cinguetta: Proroga misure contrasto Covid-19.Testo ddl n. 1970 approvato dal Senato ieri, mercoledì 11 novembre. La parola passa alla Camera.

Il testo del documento del Senato

Il relativo documento del Senato, nella sua intestazione recita:

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

E la Scuola?

Quanto alla scuola, anche lei va in smart working. Come ricordiamo in un altro articolo, infatti, la Legge 126 del 13/10/2020 di conversione del DL 104/2020 (Decreto Rilancio) prevede all’articolo 32: 

Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Quindi, nei casi di lezioni sospese, la scuola si equipara alle altre categorie del mondo del lavoro.

Destinatari del lavoro agile sarebbero il personale ATA (DSGA, gli Assistenti amministrativi e gli Assistenti tecnici, laddove è possibile in base alle attività che possono essere svolte in tale modalità) e il personale docente che presta il lavoro a distanza mediante la didattica digitale integrata (DDI).

Sviluppi

A questo punto, come dicevamo, la competenza passa alla Camera, che dovrà agire in fretta per consentire l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, la quale impone come scadenza il 24 novembre 2020 relativamente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2.