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Confermate dal 2013 le 24 ore per i docenti

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Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente pubblicato il testo del disegno di legge di "stabilità" da sottoporre all’esame parlamentare. In particolare riportiamo quanto contenuto nei commi  42 e 43 dell’art. 3, che riguardano l’orario di lavoro (definito, con molta creatività, “orario di impegno”), facendo riferimento anche al periodo di ferie.

C’è poi un riferimento all’organico di diritto del personale docente di sostegno, che “è determinato a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013”.
 
Comma 42 – "A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare sul posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità.
L’organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua”.
Comma 43 – “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche".

Sempre all’art. 3, di rilievo poi il comma 38 sui compensi alle commissioni esaminatrici del concorso per docenti: viene specificato che ci si attiene a quanto previsto per i componenti delle commissioni del concorso a dirigente scolastico, con riferimento al decreto interministeriale del 12 marzo 2012 ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 140/2008. Per i presidenti, quindi, previsto un compenso di 251 euro, per i commissari di 209,24 euro (corrisposto anche “un compenso integrativo pari a euro 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato”, anche se i compensi complessivi non possono eccedere una determinata soglia definita nell’art. 3 del suddetto decreto interministeriale).
Il citato comma 38 del DdL “stabilità” si conclude con una frase che ci appare piuttosto “enigmatica”: “I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso”.

In allegato, nella colonna degli "Aprofondimenti, è pubblicato il testo completo del disegno di legge di "stabilità".