Home Attualità I casi dei prof insultati in presenza, si trasformano in casi di...

I casi dei prof insultati in presenza, si trasformano in casi di insulti a distanza

CONDIVIDI

Con la sospensione delle attività di insegnamento in presenza, i famosi casi di cronaca che vedevano alcuni insegnanti vittime di insulti da parte di genitori e studenti, sono mutati in casi di insulti a distanza.

Casi di insulti al prof via web

Da alcune lettere che giungono in redazione, prendiamo atto che con la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica digitale integrata, alcuni casi di docenti insultati in presenza da genitori e studenti, si sono adesso spostati in insulti attuati a distanza. In buona sostanza al tempo del Covid-19 le brutte pagine di cronaca, che vedevano alcuni insegnanti oltraggiati attraverso insulti dei genitori degli studenti durante le attività in presenza, si ripropongono in modalità a distanza.

Si tratta di casi in cui i docenti vengono insultati da individui anonimi che si intrufolano nelle piattaforme utilizzate per svolgere l’attività a distanza oppure di veri e propri scontri verbali che avvengono durante i colloqui scuola-famiglia sempre tenuti a distanza.

Offendere il prof è oltraggio a pubblico ufficiale

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica all’art. 341-bis ha disposto la norma di oltraggio a pubblico ufficiale: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.

I prof sono pubblici ufficiali

Si deve tenere conto che il docente è da considerarsi a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, infatti ai sensi dell’art. 357 del Codice penale sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore che aveva insultato il docente.

Nel caso di situazioni così spiacevoli, l’insegnante non ha l’obbligo di esporre querela o di avvisare in forma scritta il Dirigente scolastico, ma in caso decidesse di formalizzare l’accaduto al Preside con esposto scritto, a questo punto il Ds ha l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria la notizia del probabile reato.