Il caso riguardava, dice Salvatore Nocera su Eduscuola, l’accorpamento di tre classi di circa 20 alunni ciascuna in due classi di circa 30 alunni ciascuna.
L’accorpamento è stato realizzato dall’Ufficio scolastico regionale, nonostante la segnalazione del dirigente scolastico che riferiva dello scarso numero di metri quadri rispetto al numero degli alunni( mq = 1,96 per persona).
Alcune famiglie delle nuove classi hanno proposto ricorso per violazione della normativa sulla sicurezza e sulla igiene.
Il TAR ha accolto il ricorso dopo un’ampia analisi della normativa vigente e la documentazione dell’insussistenza dei requisiti di igiene e sicurezza nelle nuove classi,condannando parzialmente l’amministrazione alla rifusione delle spese.
In fase cautelare il TAR aveva concesso la sospensiva, che però era stata annullata dal Consiglio di Stato; il TAR si è allora pronunciato nel merito, obbligando l’amministrazione a ricostituire le tre classi originarie.
OSSERVAZIONI
Nella fattispecie non trattavasi di classi frequentate da alunni con disabilità, poiché in tal caso vi sarebbe stata anche la violazione dell’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il numero massimo di alunni in una classe.
Però sta consolidandosi la Giurisprudenza secondo cui in ogni caso la violazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene assicurano ai ricorrenti il diritto alla riduzione del numero di alunni per classe ed addirittura il ripristino delle classi originarie in caso di accorpamento contro legge.
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