Sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Milleproroghe.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183
Il decreto contiene anche alcune proroghe riguardanti la scuola. Riportiamo di seguito una sintesi della FLC CGIL sulle principali misure previste.
Concorso docenti di religione cattolica
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2021 (in precedenza, entro il 2020) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (in precedenza, dal 2020/2021 al 2022/2023). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 1).
Valutazione degli apprendimenti
Anche per l’a.s. 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 62/17, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 122/09 e dal citato decreto legislativo 62/17. (art. 5 comma 3).
Assunzioni collaboratori scolastici
Rinviata al 1° marzo 2021 l’assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine viene modificato l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/13 (art. 5 comma 5).
Sedute organi collegiali e del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni
- l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94). (allegato 1 punto 10).
- la norma (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (allegato 1 punto 17).
- la norma (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).
Edilizia scolastica
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13). (art. 5 comma 4).
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni (articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare
- gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
- per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
(allegato 1 punto 31).
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) (allegato 1 punto 13).
Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni (Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34) secondo cui
- le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità
- il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
(allegato 1 punto 32).
Procedure concorsuali pubbliche del MI e del MUR
Prorogate fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza, 31 dicembre 2020) l’autorizzazione al MI e al MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Spettano al solo Ministero dell’Istruzione le facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. (art. 5 comma 2).