Lo stesso giorno in cui è stata depositata la sentenza n. 19160, la Cassazione ha depositato un’altra sentenza, la n. 19158 del 6 novembre 2012, che si è occupata anche in questo caso di un caso di infortunio a scuola.
Nella sentenza in commento, in particolare, la questione verteva sull’infortunio di alunno durante la lezione di educazione fisica.
La Cassazione ha deciso che è il Miur, e non il docente, a rispondere per le lesioni subite dal ragazzo che era caduto in palestra. Infatti, secondo la Suprema Corte “è assolutamente consolidata la massima che, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell’insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione. E invero, l’art. 61, co. 2, L. n. 312/1980, nel prevedere la sostituzione dell’amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extra-contrattuale, dell’azione (cfr. Cass. n. 9906/2010)”.