Nella nota 1588 del 11 settembre 2020, riguardante la attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto, il MI, con riferimento alla voce “Altro titolo”, aveva spiegato che “la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per
ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa
valutazione da parte dell’ufficio operante, devono essere decurtati in
fase di convalida“.
Ora, con la nota 206 dell’8 febbraio 2021 il Ministero fa una precisazione in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello.
In proposito il MI chiarisce che, con riguardo alla valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di prima e seconda fascia, la decurtazione riguarda titoli completi (a titolo di esempio, un master non può essere dichiarato una volta come master e una seconda volta come titolo per Italiano L2), ma non riguarda gli esami o crediti formativi universitari o accademici (che integrano il titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento per come richiesti dal vigente ordinamento delle classi di concorso) che siano stati acquisiti a seguito di frequenza e superamento dell’esame finale di corsi post lauream, quali per l’appunto i master universitari.
I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.