In questa sesta puntata della rubrica “A domanda risponde”, a cura dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, ci occupiamo della domanda di mobilità 2021/2022.
Oggi, 17 febbraio, ne parleremo alle 16,30 sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale Youtube insieme al giornalista Daniele Di Frangia, ci saranno Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico, con la partecipazione di Natale Alfonso, coordinatore nazionale Cub scuola.
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Ecco alcune domande e risposte sull’argomento
DOMANDA n. 1
Per i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo della mobilità 2021/2022 qual è l’aliquota dei posti disponibili?
RISPOSTA
Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2021/22 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano per l’a.s.2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale, ovvero i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo. Se per esempio ci sono 16 posti disponibili per una data classe di concorso, 8 posti verranno accantonati per l’immissione in ruolo, 4 posti andranno al trasferimento interprovinciale e gli altri 4 posti saranno destinati alla mobilità professionale.
DOMANDA n. 2
Possono essere presentate contemporaneamente la domanda di trasferimento, quella di passaggio di cattedra e quella di passaggio di ruolo?
RISPOSTA
Si, si possono presentare tutte e tre le tipologie di domanda ma con istanze on line differenti. Il passaggio di ruolo, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e per un solo ordine di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di
passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
DOMANDA n. 3
Quali docenti sono vincolati a restare nella loro scuola di titolarità?
RISPOSTA
Tutti i docenti che negli ultimi due anni scolastici sono stati soddisfatti nella domanda di mobilità volontaria su una preferenza puntuale, espressa nella suddetta domanda sono vincolati per un triennio a non potere presentare istanza di mobilità. I docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico
2020/2021 e coloro che sono stati immessi in ruolo con decorrenza economica e giuridica nel 2019/2020, sono bloccati, almeno per adesso, per un quinquennio a permanere nella scuola di titolarità.