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Part-time a scuola, domande entro il 15 marzo [FAQ]

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A pochi giorni dalla scadenza per presentare la domanda per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (e viceversa) proponiamo una serie di faq utili per il personale interessato.

1) Quando scade la domanda per trasformare il rapporto di lavoro del personale della scuola da full time in part-time? 

In pratica tra pochi giorni, la scadenza della domanda, come ogni anno, è fissata al 15 marzo. In pari data è possibile presentare domanda per ritornare al full-time dal part-time.

2) A chi va indirizzata la domanda?

La domanda va indirizzata all’ufficio scolastico provinciale (in sigla UAT) della provincia ove ha sede la scuola di titolarità per il tramite del DS della scuola di servizio. 

3) Chi può presentare domanda di part-time entro il 15 marzo?

Possono presentare domanda per il 2021 tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di ogni ordine e grado, anche neo immessi in ruolo, il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, anche neo immesso in ruolo, con l’esclusione dei Dsga.

4) Possono presentare domanda di part time i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato?

Solo i supplenti Docenti e ATA, esclusi i DSGA con supplenza di durata annuale al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza temporanea di durata annuale); la domanda di part-time per il personale non di ruolo va fatta ovviamente al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato.

5) Quanto dura il rapporto in part-time? 

Il part time ha la durata minima di due anni scolastici, nel caso di domanda presentata entro il prossimo 15 marzo, il rapporto di lavoro sarà trasformato da full-time in part-time per il biennio 2021/22 e il 2022/23.

6) Se si vuole restare in part-time, si deve presentare domanda di proroga? 

No, al termine dei due anni scolastici non è necessaria presentare alcuna domanda di proroga del rapporto di lavoro in part-time.

7) Se si vuole tornare da part time in full time, bisogna presentare domanda?

In questo caso si, bisogna presentarla entro il 15 marzo, come si è accennato in una faq precedente, la domanda va presentata all’UAT della provincia dove si è titolari, in essa, in modo esplicito, si richiederà il rientro in full time a partire dal successivo primo settembre.

8) Per i docenti in part-time qual è la durata del servizio settimanale?

Questa è una domanda molto frequente per i docenti che chiedono il part-time.

Per i docenti dobbiamo riferirci all’ art 39 del CCNL che prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative in part-time deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Ricordiamo che il tempo pieno per i docenti della scuola dell’infanzia è un servizio di 25 ore settimanali di lezione, per i docenti di scuola primaria di 22 ore settimanali di lezione + due ore settimanali di programmazione (nel caso di part time è ridotta a una), per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, 18 ore settimanali di lezione.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa settimanale.

Non possono quindi essere attribuite dal D.S. un ulteriore numero di ore settimanali di lezione rispetto a quelle previste dal suddetto contratto nel corso della sua vigenza.

9) Come può essere articolato il part-time? 

Anche questa è una domanda frequente per chi ha intenzione di presentare domanda di part-time.

Il part-time può essere richiesto con un’articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale).

Con un’articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese (la più richiesta), o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale).

Con un’articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità sopra indicate (tempo parziale misto).

La scelta è effettuata a seconda delle proprie esigenze, l’articolazione più richiesta e quella della prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana. 

10) Cosa succede per il part-time degli ATA?

Per il personale ATA bisogna riferirsi ad un altro articolo del CCNL, l’art. 58 che prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Come per i docenti anche per gli ATA, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale per gli ATA può essere articolato, come per i docenti, in part-time orizzontale, verticale e misto.

11) Si possono svolgere durante il part-time altre attività lavorative?

Sì, ed è una delle ragioni insieme a problemi familiari o di salute per cui il personale della scuola sceglie il part time.

Al personale scolastico in part time è consentito, previa autorizzazione del DS, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro a patto che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. 

L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al DS entro 15 giorni.

Per coloro che vogliono presentare la domanda, oltre a rinviarli ad una scheda recentemente pubblicata dalla nostra rivista, consigliamo di scaricare sui siti degli USR o degli UAT provinciali la modulistica per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo normale a tempo parziale con i relativi allegati e autodichiarazioni da effettuare e soprattutto di fare in fretta in quanto il 15 marzo è vicino.