I nostri lettori ci chiedono se in assenza dell’assistente igienico-personale spetti o meno ai collaboratori scolastici provvedere all’igiene degli alunni con disabilità, con particolare riguardo al cambio del pannolino nei riguardi degli alunni ancora privi del controllo sfinterico.
La risposta è affermativa. Il CCNL 2007 nell’allegato A, nel delineare i compiti e le mansioni poste in capo al personale ATA suddivisi per aree e profili così statuisce, in merito al quesito posto, riguardo ai collaboratori scolastici (…) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Orbene, l’art 47 del CCNL 2007 prevede quanto segue: COMPITI DEL PERSONALE ATA
- I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. - La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002/03, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.8.1999. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
Dalla lettura del combinato disposto delle mansioni descritte nell’allegato A al CCNL e del contenuto del comma 2 dell’art 47 del CCNL medesimo, scaturisce chiaramente che spetta ai collaboratori scolastici farsi carico dell’igiene degli alunni con disabilità quando risulti assente l’assistente igienico personale , i quali per l’onere in questione percepiranno un indennizzo a carico del FIS da intendersi come intensificazione della prestazione di lavoro ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett e del CCNL 2007.