La prova preliminare, introdotta nel decreto organizzativo dei Tfa speciali, che doveva essere "non selettiva" per regolamentare i tempi di accesso alla procedura, nel testo firmato dal Ministro entra a far parte del punteggio finale di abilitazione incidendo per ben il 35%.
Il decreto organizzativo, furoreggia Flc-Cgil, “va ben oltre quanto previsto dal regolamento, modificando surrettiziamente la tabella 11-bis. Si tratta di un eccesso di delega sul quale stiamo verificando una eventuale impugnativa.”
La prova preliminare consiste in 70 quesiti a risposta multipla (30 di logica, 30 di comprensione del testo e 10 di lingua straniera [inglese per la primaria]).
La valutazione della prova è estremamente restrittiva: fino a 42 risposte esatte il punteggio è 0 (zero), alle risposte esatte oltre le 42 si assegna 1,25 punti, le risposte errate prevedono una penalizzazione di -0,5. Il punteggio massimo è di 35 punti.
Sulla base del punteggio ottenuto si effettuerà la ripartizione tra i contingenti del 2013/14 e 2014/15 dei corsi, quando sarebbe stato più semplice e veloce utilizzare l’anzianità di servizio.
In effetti l’obiettivo non è solo la regolamentazione degli accessi, ma una pesante ipoteca sul voto finale e perfino sulla possibilità di abilitarsi.
Nella modifica alla tabella 11-bis si configura, dice Flc-Cgil, illegittima, il punteggio della prova preliminare incide per ben 35 dei 100 punti complessivi previsti.
C’è anche da sottolineare, continua il comunicato Flc, che l’indicazione degli anni accademici 2013/14 e 2014/15 per i Tfa speciali è in aperto contrasto con la scelta di non valutare l’anno scolastico 2012/13 che era stata motivata proprio dall’attivazione a partire dal corrente anno accademico.
Questa scelta inciderà anche sull’attivazione dei Tfa ordinari che a questo punto probabilmente salteranno un anno e saranno riattivati solo nel 2013/14.
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