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Scrutini 2021, dal PAI alla sospensione del giudizio: indicazioni utili

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Quest’anno i consigli di classe non dovranno aspettare il termine delle lezioni per dare inizio agli scrutini di fine anno scolastico, ma potranno iniziare dal giorno 1° giugno e concludere tutte le operazioni entro il termine delle attività didattiche.

 L’O.M. n. 159 del 17 maggio scorso dà indicazioni sugli scrutini finali e chiarisce che, a causa del perdurare della pandemia, per l’anno scolastico 2020-2021 la conclusione degli scrutini finali per le classi delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione può essere fissata entro il termine delle lezioni già stabilito dai calendari regionali, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021.

L’ordinanza ministeriale del 17 maggio 2021

L’insufficienza determina la sospensione del giudizio

La Nota ministeriale n. 699 del 6 maggio scorso ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza e puntualizza la necessità di tenere in considerazione nella valutazione, da parte dei consigli di classe, delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e delle difficoltà incontrate dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla pandemia, con riferimento all’intero anno scolastico.

La nota 699 del 6 maggio 2021

Ma, nello stesso tempo, chiarisce che i docenti per la valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado devono tenere come punto di riferimento il DPR 122/ 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), che senza equivoci dichiara che sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Quindi, la promozione, come avveniva lo scorso anno scolastico, non è garantita anche agli studenti che fanno registrare insufficienze in una o più discipline e non c’è più il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), il documento predisposto dal consiglio di classe che indicava gli obiettivi di apprendimento non raggiunti, o parzialmente raggiunti, dallo studente e le strategie didattiche da attivare per metterlo in condizione di raggiungerli.

Quest’anno per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in ogni disciplina, compreso il comportamento, ci sarà la sospensione del giudizio nella disciplina o nelle discipline nelle quali non è stato raggiunta la valutazione di sei decimi o, in situazioni di insufficienze diffuse, la non ammissione alla classe successiva. Nella valutazione finale avrà un peso anche l’eventuale mancato recupero delle carenze formative dichiarate dal consiglio di classe nel PAI dell’anno scolastico precedente, qualora non colmate nell’anno scolastico in corso.

Non sarà facile, comunque, neppure quest’anno il lavoro dei consigli di classe durante gli scrutini, perché il perdurare della situazione pandemica con tutti i disagi che continua a comportare e con il carico di malattia e di lutti che ha seminato in molte famiglie, non ha consentito a tanti studenti di affrontare gli ostacoli, che comunemente si incontrano nel cammino scolastico, con serenità e con il supporto dei docenti e dei compagni all’interno delle aule scolastiche. Inoltre non sarà scontato definire il limite tra l’effettiva responsabilità degli studenti e le responsabilità attribuibili alle variabili connesse alla didattica a distanza e in presenza e ai contesti personali degli studenti.

E se la disciplina è l’Educazione Civica?

Per questa disciplina, che non ha ore specifiche nel curricolo, ma è affidata come insegnamento trasversale ad alcuni docenti del consiglio di classe, che svolgono i contenuti stabiliti nel progetto di istituto all’interno delle loro ore disciplinari, la sospensione del giudizio, nel caso in cui il voto risulti inferiore ai sei decimi, avviene come per qualsiasi altra disciplina.

Più complicato sarà l’accertamento del recupero delle carenze formative, perché sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe.

Queste indicazioni ministeriali presuppongono un lavoro collegiale e strettamente condiviso nel corso di tutto l’anno scolastico da parte del consiglio di classe sulle scelte dei contenuti, delle attività e delle metodologie didattiche, perché, se questo non è avvenuto, si corre il rischio di procedere durante le verifiche della sospensione del giudizio con domande scoordinate che potrebbero rendere non autentica la valutazione che determina l’ammissione/non ammissione dello studente alla classe successiva.

La valutazione degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, i consigli di classe procedono alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del PEI (Piano Educativo Individualizzato), tenendo in considerazione anche gli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza pandemica.

Per gli studenti con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) certificati ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.

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