Per adesso gli esiti della mobilità docenti 2021/2022 rimangono attesi per il prossimo 7 giugno. Il sistema assegnerà contestualmente, ma sui posti rimasti disponibili dopo l’espletamento della I e II fase della mobilità, il 25% dei posti ai passaggi di ruolo e di cattedra.
Le fasi della mobilità
La mobilità dei docenti 2021/2022 è disposta su tre fasi. La prima fase riguarda i trasferimenti per la stessa classe di concorso di titolarità, dentro il comune in cui si è titolari; la seconda fase invece è il trasferimento tra comuni della stessa provincia o comunque tra scuole site in comuni differenti ma della stessa provincia; la terza fase, sul 50% dei posti rimasti disponibili dopo le prime due fasi, si effettua con trasferimenti interprovinciali al 25% e mobilità professionale per l’altro 25%.
Passaggi di ruolo e cattedra
Il passaggio di ruolo fa parte della mobilità professionale insieme ai passaggi di cattedra. La docente titolare alla scuola dell’infanzia che ha l’abilitazione per insegnare alla scuola primaria o addirittura alla secondaria, può chiedere per esempio il passaggio di ruolo per insegnare in altro ordine di scuola, anche il docente titolare alla secondaria di I grado, se in possesso di abilitazione alla secondaria di II grado può chiedere il passaggio di ruolo. In buona sostanza la richiesta di passare da un ordine di scuola ad un altro, da un grado di istruzione ad un altro, si definisce passaggio di ruolo.
Per la mobilità 2020/2021 il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e che sono in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso per cui si chiede il passaggio, può essere chiesto soltanto verso un solo ordine e grado di scuola, ma, una volta scelto tale ordine e grado, possono essere chieste tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di abilitazione.
Ai sensi dell’art.6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il passaggio di cattedra si effettua sullo stesso ordine e grado di istruzione in cui l’aspirante è titolare. Se un docente è titolare in matematica A026 per la scuola secondaria di II grado, ma possiede l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A027 matematica e fisica, può ottenere, a domanda, il passaggio di cattedra in questa classe di concorso.