La scuola in quanto istituzione pubblica, realizza un servizio al popolo e trova la sua concretizzazione, nella produzione di documenti amministrativi che in osservanza dell’art. 97 della Costituzione deve organizzare i suoi uffici alla massima trasparenza “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Tali principi costituzionali hanno trovato la loro legittimazione nella Legge 241 del 1990, che da allora ha subìto diverse modifiche e ancora oggi ne continua a ricevere.
Le novità in arrivo
Ora, il Titolo VI di questa legge viene modificato dal decreto Semplificazioni appena approvato. In pratica, da quanto si interpreta, sembrerebbe che i dirigenti scolastici abbiano la possibilità di accelerare i tempi di risposta ai quesiti posti dai cittadini.
In questa prospettiva, il decreto Semplificazioni al fine di rendere più attuali le norme in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dedica tutto il titolo VI e nell’introdurre delle modifiche sembrerebbe che i dirigenti scolastici abbiano la facoltà di individuare un dipendente per accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti.
Inoltre, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, viene resa pubblica l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.
Infine, vengono accorciati i tempi relativamente all’annullamento d’ufficio: da 18 mesi a 12 mesi.
Come cambia la norma
Pertanto, il decreto Semplificazioni, al fine di rendere più attuali le norme in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dedica tutto il titolo VI all’argomento e introduce le seguenti modifiche.
- All’art. 2 comma 9 bis primo periodo: sostituisce l’articolo determinativo “il” con l’articolo indeterminativo “un”.
- All’art. 2 comma 9 bis terzo periodo dopo le parole “l’indicazione del soggetto” introduce le parole dell’unità organizzativa.
- All’art. 2 il comma 9 ter è così modificato: dopo la parola 9 bis “d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.
- All’art. 21 nonies è modificato il termine da diciotto mesi a dodici mesi.
A seguire le modifiche testuali
L. 241/1990 Testo precedente | Modifiche proposte dal decreto semplificazioni |
L’art. 2 C. 9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia | L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” |
c. 9 bis terzo periodo “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter”. | “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione é pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa”; a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter” |
comma 9-ter “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. | Comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario” |
Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio) 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. | la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici” |