I nostri lettori ci chiedono se le ferie maturate ma non godute dal personale con contratto a tempo determinato, docente e ATA, possano essere retribuite o meno al termine dell’incarico.
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Cosa prevedono le norme
Sulla materia, regolamentata dagli artt. 13 e 19 del CCNL 2006 , sono intervenute norme successive che hanno fortemente limitato il diritto alla monetizzazione, nella fattispecie il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94. . Questa norma è stata, successivamente, modificata dalla legge di stabilità per il 2013, la legge n.228/2012 , https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/sg che ha previsto eccezioni per il personale supplente con contratto a tempo determinato della scuola, quando la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate.
Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato (art. 19 CCNL).
Il personale docente fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell’anno, è consentita, al solo personale a tempo indeterminato, la fruizione di 6 giornate, per le stesse motivazioni e con le stesse modalità di cui ai permessi per motivi familiari e personale di cui all’art 15 comma 2 del CCNL
Il personale ATA può chiedere la fruizione delle ferie maturate durante l’anno, anche in modo frazionato, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il personale ATA in servizio sino al 31 agosto, per contro, ha diritto ad almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1luglio e il 31 agosto.
In caso di mancata fruizione, totale o parziale, delle ferie la possibilità della loro liquidazione è prevista solo a determinate condizioni , come stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da quanto testé richiamato deriva che per il personale docente , dal calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica, mentre per il personale ATA, in caso di supplenti con contratti di supplenza breve e saltuaria (e contratti COVID) si mantiene generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato, sottratti i giorni eventualmente fruiti nei periodi indicati.
Problema che non riguarda i supplenti annuali fino al 31 agosto poiché debbono fruirne tra luglio e agosto. Invece, i supplenti con contratto fino al 30 giugno, debbono fruire delle ferie nei periodi contrattualmente previsti (art. 13 e 19 CCNL) e secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività. Pertanto, potranno essere monetizzate solo le giornate di ferie che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio.