Una nostra lettrice ci chiede se un docente titolare su posto normale possa fare domanda di assegnazione provvisoria su posti di sostegno per altra provincia avendo il titolo di specializzazione ma non avendo motivi di ricongiungimento.
Requisiti per assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo l’art. 8 del CCNI delle utilizzazioni.
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli quattro motivi su indicati, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, fatta eccezione per i docenti entrati in ruolo l’1 settembre 2020 senza la possibilità di avere la deroga dal vincolo triennale (ex quinquennale).
Necessario il requisito
Possiamo rispondere alla nostra lettrice che, per fare domanda di assegnazione provvisoria su posti di sostegno oltre che sul principale posto normale, è indispensabile avere il requisito del ricongiungimento ad un familiare (figli, coniuge, convivente o genitore) oppure il requisito del motivo di grave esigenza di salute. Senza nessun requisito, tra quelli che abbiamo sopra elencato, non si potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria.